(Abilitazione)
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo è concessa a chi abbia sostenuto esuperato con esito positivo l’apposito esame di Stato dinnanzi alla Commissione Esaminatriceprevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28.
2. I membri della Commissione esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati in psicologia che per almeno dieci anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino od in Italia le funzioni di Psicologo o la professione di Psicoterapeuta o siano regolarmente iscritti.
3. I membri della Commissione e Esaminatrice nominati dall’Ordine sono tre. In virtù dei rapporti di reciprocità con l’Ordine italiano, potrà essere nominato dal Consiglio dell’Ordine di SanMarino nella Commissione Esaminatrice un membro italiano con pari requisiti, come osservatore. 4. Due dei membri sono di nomina del Congresso di Stato e uno in qualità di Presidente nominato dal Segretario di Stato per la Giustizia. Oltre ai membri effettivi, devono essere nominati altrettanti supplenti cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunquemotivo documentabile, si trovino nell’impossibilità di prendere parte alle operazioni d’esame.
5. Coloro che intendono sostenere l’esame di abilitazione debbono farne domanda all’Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell’Art. 5 e l’espletamento del tirocinio professionale previsto dall’Art. 7 del presente Statuto.
6. L’esame, consistente in tre prove scritte e in una orale, ha il fine di verificare le conoscenze acquisite nel corso della formazione e del tirocinio. Sia le prove scritte, che la prova orale, verteranno su uno o più temi concernenti le seguenti materie:
a) Psicologia Clinica;
b) Psicologia Generale;
c) Psicologia dell’Età Evolutiva;
d) Psicologia Sociale;
e) Psicologia del Lavoro.
7. Durante la prova orale verranno inoltre poste domande relative all’ordinamento e alladeontologia professionali.
L’esame avrà cadenza annuale.
Il Consiglio dell’Ordine di San Marino, provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell’espletamento delle operazioni d’esame.
10. L’abilitazione professionale o specializzazione conseguita in un altro Stato con cui esistono rapporti di reciprocità viene riconosciuta fatti salvi i restanti requisiti.”.
Scaricare e compilare l’allegato, poi inviarlo, in originale,
con raccomandata A/R a: Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino –
Via XXVIII Luglio 212, scala A (interno 5/17)
47893 San Marino (RSM) oppure a ordinepsicologirsm@gmail.com