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// Legge 21 Dicembre 2012 n. 150

Gentilissimi iscritti,
segnaliamo che con la legge 21 Dicembre 2012, all'articolo 50 (sotto riportato) si stabilisce la detraibilità della psicoterapia.

Art. 50
(Interventi a modifica ed integrazione delle Leggi in materia previdenziale, di sicurezza sociale e di ammortizzatori sociali)

Per i soggetti non residenti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata in qualità di Amministratore o Presidente di Società di capitali, assoggettati all’obbligo contributivo a norma dell’articolo 4 della Legge n. 158/2011, gli oneri contributivi devono essere calcolati sul reddito percepito, che non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla vigente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto.

Con decorrenza 1° gennaio 2013, a mente dell’articolo 8 bis del Decreto Legge 156/2011, come modificato dall’articolo 12 bis del Decreto Legge n. 61/2012, i soci che possiedono quote o azioni in misura non inferiore al 25% del capitale sociale, che svolgono, a favore dell’impresa stessa, attività lavorativa non avente natura di lavoro subordinato, sono assoggettati agli oneri contributivi da calcolarsi sul reddito percepito che non potrà essere, comunque, inferiore alla metà del reddito minimo previsto dalla Legge n.158/2011 per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto.
Le disposizioni che regolano la posizione dei lavoratori che abbiano maturato 50 anni di età all’entrata in vigore della Legge n.191/2011, i quali aderiscano volontariamente a Fondiss, si interpretano nel senso che, all’atto di adesione volontaria del lavoratore, sorge l’obbligo di versamento per il datore di lavoro per la parte a suo carico, così come previsto all’articolo 15 della Legge n.191/2011.
Il termine stabilito per l’erogazione assegni familiari integrativi presentati nell’anno 2012 viene prorogato al 30 aprile 2013.

Nelle more di una modifica della Legge n. 9/1976 "Legge che apporta modifiche all'articolo 2 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e che abroga la Legge 2 luglio 1969 n. 37", che dovrà essere emanata non oltre il 30 giugno 2013, con la presente disposizione viene sospeso l’obbligo di pagamento della quota capitaria per tutti i soggetti non cittadini sammarinesi, residenti o soggiornanti in territorio, i quali non svolgano alcuna attività e non siano considerati familiari a carico. Per questi soggetti, dal 1° gennaio 2013 e fino all’emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia, è garantita l’attivazione dell’assistenza sanitaria.

In materia di cure termali, definite con Decreto 31 marzo 2005 n. 49, si stabilisce che resta a carico del Sistema Sanitario l'autorizzazione di un solo ciclo di cure termali per una sola patologia, per un massimo di 5 anni, mentre restano a carico del Sistema Sanitario le cure termali per patologia rinofaringea per i minori, su prescrizione specialistica.

In materia di cure odontoiatriche, definite con l’articolo 7 del Decreto 26 Marzo 1996 n. 37, modificato ed integrato con il Decreto 05 maggio 2005 n. 71 e con il Decreto Delegato 02 agosto 2011 n. 123, si stabilisce l'abrogazione del punto 1. Viene inoltre abrogato il punto 4 del Decreto Delegato 11 febbraio 2011 n. 26 e il punto 3 del Decreto 05 maggio 2005 n. 71, in quanto tali prestazioni possono essere detratte dalla Denuncia dei Redditi.

In materia di psicoterapia, si dispone l'abrogazione del rimborso a carico del Sistema Sanitario pari al 50% della prestazione, prevista all'articolo 4 del Decreto 26 marzo 1996 n. 37, poiché tali prestazioni possono essere detratte dalla Denuncia dei Redditi.

I termini di cui ai commi 1 e 3, dell’articolo Unico, del Decreto Legge 28 settembre 2012 n. 141 sono prorogati al 31 marzo 2013, il termine di cui al comma 2 dell’articolo unico dello stesso decreto legge viene prorogato al 1° aprile 2013.

Per il calcolo dell’ammontare delle pensioni sociali, in presenza di redditi di altra natura comunque ed ovunque prodotti, si dispone l’emanazione, entro il 31.03.2013, di un Decreto Delegato che stabilisca le nuove modalità di cumulo. Tale Decreto è finalizzato a garantire, in capo ai soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al comma che precede, l’erogazione di un ammontare di pensione sociale che, sommato ai redditi di altra natura, assicuri livelli di reddito minimi, nella misura dallo stesso Decreto indicata.